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unioni civili legge

“Con i decreti legislativi terminiamo l’iter delle #unionicivili. Era una promessa, ora è una legge”. Con queste parole la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi ha annunciato ieri il via libera ai dlgs sulle unioni civili da parte del Consiglio dei ministri.

“Era un impegno che avevo assunto e che abbiamo portato a termine, è una legge che rappresenta una svolta di civiltà per l’Italia”, le ha fatto eco il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Ecco allora cosa cambia, cosa recita il testo per le unioni civili tra persone dello stesso sesso:

– L’unione civile tra persone dello stesso sesso è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso. C’è la possibilità di stipulare comunione dei beni o di optare per la separazione dei beni.

– I diritti e doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, sono disciplinati sulla falsariga dell’art. 143 (diritti e doveri reciproci dei coniugi) del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà).

– C’è, in particolare, obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e al contributo ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

– È prevista la reversibilità in caso di decesso di una delle parti

– Sullo scioglimento dell’unione civile, viene ripresa gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio. Saranno applicabili le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio (negoziazione assistita, procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile).

– Se, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le convivenze di fatto per coppie eterosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

– Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative dei coniugi. Tra gli altri: diritti previsti dall’ordinamento penitenziario, di visita e di accesso ai dati personali in ambito sanitario; alla facoltà di designare il partner come rappresentante per l’assunzione di decisioni in materia di salute e per le scelte sulla donazione di organi; diritti sulla casa di abitazione.

– I partner possono stipulare un contratto di convivenza, attraverso il quale disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

– Il contratto di convivenza si risolve in caso di morte; di recesso unilaterale o di accordo tra le parti; in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un terzo.

– Alla cessazione della convivenza di fatto potrà conseguire il diritto agli alimenti in capo ad uno dei due partner.