Arriva dal Parlamento il via libera alla legge sul lavoro autonomo, che nel secondo capo stabilisce nuove regole anche per il cosiddetto «smart working» o «lavoro agile», diverso dal vecchio telelavoro di venti anni fa.
Il telelavoro tipicamente pensato per mansioni non qualificate, basate sulla necessità di una postazione fissa e ricorso a un pc o a un terminale si contrappone all’attuale smart working che si rivolge soprattutto a professionalità più qualificate di tipo impiegatizio o manageriale. Basandosi su tecnologie «mobili» come tablet, laptop e smartphone prevede che il lavoratore svolga una parte dell’orario di lavoro fuori dall’azienda – due giorni alla settimana, tre, un pomeriggio soltanto, con qualunque motivazione – mentre il resto del tempo nel modo tradizionale.
Una modalità di rapporto subordinato da eseguire in parte all’interno dell’azienda, in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La disciplina del lavoro agile si applicherà anche alle pubbliche amministrazioni.
Per dare il via a questo rapporto di lavoro “smart” serve un contratto scritto tra le parti, con la possibilità unilaterale di recedere: può essere a tempo determinato o indeterminato.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per fare marcia indietro rispetto alla modalità lavoro agile è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, che sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile. Il passaggio alla modalità `smart´ è risolvibile da entrambe le parti con preavviso. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
Il lavoratore assunto con questa tipologia contrattuale ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, in attuazione dei contratti collettivi