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E’ stata approvata, definitivamente dalla Camera, la legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo, con 432 voti a favore e nessun contrario.

Il testo ha avuto un percorso lungo e accidentato ma ha avuto alla fine il parere positivo da parte della Camera, alla sua quarta lettura.

Limitare gli effetti del provvedimento ai minori o estenderlo anche ai maggiorenni, è stato questo per due anni il vero nodo della legge.

Poco prima del voto, la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha voluto salutare Paolo Picchio, il padre di Carolina, la ragazza che si tolse la vita a 14 anni dopo essere stata vittima del cyberbullismo.

Paolo Picchio era seduto sulle tribune per assistere al voto del testo per il quale si è impegnato e battuto tantissimo.

“E’ a Carolina e alle altre vittime del bullismo on line – ha detto Boldrini prima di indire la votazione finale – che noi oggi dobbiamo dedicare questo provvedimento, che era un primo passo necessario e doveroso da parte del Parlamento”.

La legge varata dalla Camera circoscrive il raggio d’azione ai minorenni e conferma l’ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo, rispetto al testo della Camera che alle misure educative affiancava anche strumenti di natura penale. Il testo agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nella versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.

Entra dunque per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo: bullismo telematico ed ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. E diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può presentare un’istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.

Istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo attraverso l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione – di concerto con il ministero della Giustizia – di apposite linee di orientamento prevenzione e di contrasto del fenomeno nelle scuole. Linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

In ogni istituto scolastico ci sarà un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti su tutto il territorio nazionale in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet.

In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.